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Diritto Commerciale: Guida per le Piccole e Medie Imprese.

In un panorama economico globalizzato e altamente competitivo, le piccole e medie imprese (PMI) si confrontano quotidianamente con sfide legali che possono apparire insormontabili. Una solida comprensione delle basi del diritto commerciale non è solo una necessità per questi attori del mercato, ma può trasformarsi in un reale vantaggio competitivo. In questo articolo, esploriamo alcuni aspetti fondamentali del diritto commerciale che ogni imprenditore dovrebbe conoscere per navigare con successo in queste acque talvolta turbolente.

Importanza del Diritto Commerciale per le PMI:

Il diritto commerciale riguarda tutti gli aspetti legali che incidono sulle operazioni di un’impresa. Dalla redazione di contratti fino alla gestione delle controversie commerciali, una solida conoscenza di questi principi è cruciale. Le PMI, in particolare, devono essere consapevoli di come le normative influenzino le loro attività quotidiane e come gli errori legali possano avere gravi conseguenze.

Protezione della Proprietà Intellettuale:

Uno degli aspetti più critici per le PMI è la protezione della proprietà intellettuale. Questo include brevetti, marchi e diritti d’autore, che salvaguardano le innovazioni e le creazioni aziendali. Un avvocato specializzato può offrire consulenza essenziale in questo campo, aiutando le imprese a proteggere i loro asset più preziosi.

Gestione dei Rischi Legali:

Un altro aspetto fondamentale è la gestione dei rischi legali. Man mano che un’azienda cresce, diventa sempre più esposta a potenziali rischi legali. Un’efficace strategia di gestione del rischio, supportata da competenze legali, può prevenire problemi significativi in futuro.

Compliance e Regolamentazioni:

Le PMI devono anche essere sempre aggiornate in merito alle regolamentazioni e normative vigenti, che possono cambiare rapidamente. L’inosservanza di queste norme può portare a pesanti sanzioni e danneggiare la reputazione dell’azienda.

Casi di Successo:

Lo Studio Legale Piscitelli ha una comprovata esperienza nel supportare le PMI nelle loro esigenze legali. Dai casi di negoziazione contrattuale a complessi litigi commerciali, il loro approccio pratico e personalizzato ha aiutato numerose aziende a superare ostacoli legali e a prosperare nel loro settore.

Affrontare il mondo del diritto commerciale può essere intimidatorio, ma con la guida adeguata, le PMI possono trasformare le sfide legali in opportunità di crescita e successo. L’assistenza di un esperto legale, come lo Studio Legale Piscitelli, è fondamentale per navigare in sicurezza nel panorama legale e proteggere i propri interessi.

Se la tua azienda necessita di consulenza legale qualificata per affrontare le sfide del diritto commerciale, non esitare a contattare lo Studio Legale Piscitelli.

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La direttiva europea n. 36 del 2005, recepita in Italia con D.Lgs n. 206/2007 prevede che anche i titoli di sostegno conseguiti all’estero hanno piena validità nel territorio italiano.

In seguito ai ricorsi presentati dallo studio legale Piscitelli, il TAR Lazio ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere sulla istanza presentata dalle parti, relativa al riconoscimento del titolo abilitativo al sostegno, conseguito all’estero, richiamando la recentissima sentenza del Consiglio di Stato – sezione VII n. 1361/2023, sulla base dei principi stabiliti anche dall’Adunanza Plenaria del 29.12.2022 nonché della Corte di Giustizia.

E’una soddisfazione davvero grande, ha commentato l’avv. Vincenzo Piscitelli, fondatore e titolare dello studio legale; questa vittoria è importante perché finalmente si apre la strada per il riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero; il MIM ha l’obbligo di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo estero e di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione verificando le condizioni richieste per accedere all’attività di insegnamento”.

Il Ricorso per la specializzazione sul titolo di sostegno conseguito all’estero dovrà necessariamente essere accolto.

Dunque i dinieghi del Ministero sono illegittimi e finalmente viene fatta giustizia anche per chi ha svolto i percorsi di abilitazione e specializzazione in uno stato dell’UE.

Per info e consulenza sull’argomento

chiama: 0824 51073

o scrivi: avv.e.piscitelli@gmail.com

Dal 23 Gennaio 2023 i servizi di posta elettronica Libero e Virgilio hanno smesso di funzionare

Gli utenti che utilizzano queste due caselle di mail non hanno accesso ai servizi ormai da giorni. Per loro ci sarà diritto a qualche rimborso? Vediamo se è possibile ottenere un risarcimento

Sebbene, in molti casi, si tratti di un servizio gratuito, resta comunque il diritto dei consumatori ad avere servizi adeguati, anche perché l’attività è di certo remunerativa per i cui guadagni sono collegati ai messaggi pubblicitari che veicolano anche il servizio di email

In attesa del ritorno alla normalità, sono già arrivate le scuse da parte dell’azienda per i disagi causati ai suoi utenti. “Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare offline per così tanto tempo.”

Non potere accedere alla mailbox è un problema a prescindere dall’uso che se ne fa. Il problema è aggravato dall’inusitata durata del disservizio – praticamente una settimana – e dal fatto che non c’è garanzia che le email non recapitate durante il problema tecnico vengano inviate ai legittimi destinatari.

Il disservizio ha quindi causato diversi problemi. Da una parte gli utenti professionali – albergatori e ristoratori su tutti – hanno accusano l’impossibilità di gestire le prenotazioni effettuate per email e, dall’altra parte, va ribadito che i servizi erogati da ItaliaOnline sono di due tipi, gratuiti e a pagamento.

Il Codice civile sottolinea le differenze tra servizi gratuiti e a pagamento. I clienti che pagano per usare il servizio Libero Mail Business (i cui prezzi partono da 25 euro l’anno) o Virgilio Mail Plus (da 29,99 euro l’anno) hanno quindi maggiori possibilità di ottenere il risarcimento.

A corredo c’è anche il regolamento sulla privacy (Gdpr) che considera illecita l’indisponibilità dei dati anche soltanto per un breve periodo di tempo, e questo è un discorso che vale tanto per i clienti paganti quanto per quelli che usano i servizi gratis.

Il risarcimento per il mancato utilizzo del servizio potrebbe avvenire aldilà delle clausole presenti che limitano la responsabilità dell’azienda in caso di disservizi e mancato funzionamento

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Non vi sono ormai più dubbi sulla risarcibilità del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a termine, qualora non intervenga la stabilizzazione.

Anche le Corti di Appello, in seguito alla risoluzione giuridica della questione, da parte della Suprema Corte, si pronunciano favorevolmente sulla illegittimità delle assunzioni a termine.

Di recente, infatti, anche la Corte d’appello di Napoli, a definizione di un giudizio patrocinato dall’avv. Piscitelli, si è pronunciata favorevolmente, evidenziando l’abuso riconnesso al mantenimento ingiustificato della precarietà, anche per la mancata indizione, nel caso degli Insegnanti di Religione, di concorsi e per l’esclusione degli stessi dalla stabilizzazione di cui alla legge 107/2015.

Le sentenze, ha spiegato ancora una volta l’avvocato Piscitelli, si uniformano tutte ai principi affermati dalla Corte di legittimità: “Stante la impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ove i medesimi rapporti proseguono… è salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione di concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli”.

“La mia grande soddisfazione, ha commentato l’avv. Vincenzo Piscitelli consiste nel vedere realizzati non solo gli sforzi fatti con il mio studio legale per la tutela dei precari, ma anche il compiacimento degli stessi, che stanno ottenendo, dopo tanti sacrifici, un po’ di giustizia”.

I contratti di lavoro annuali, ove protrattisi oltre il triennio dalla indizione di un concorso, escludendo, nel contempo la possibilità di conversione sono illegittimi e i precari hanno diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento.

Per info e consulenza in merito:
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Il Consiglio di Stato riconosce la validità dell’abilitazione e della specializzazione conseguita all’estero, il commento dell’Avvocato Piscitelli

Il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato hanno sancito la piena validità del titolo di sostegno conseguito all’estero anche in mancanza dell’abilitazione sulla materia, condannando il MIUR per il mancato riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero.

E’ risaputo che la direttiva europea n. 36 del 2005, recepita in Italia con D.Lgs n. 206/2007 ha riconosciuto che, il titolo abilitativo al sostegno, conseguito in uno qualunque dei Paesi facenti parte della Comunità europea, ha valenza legale anche in Italia.
Nonostante ciò il MIUR ha continuato a negare qualsivoglia riconoscimento ai predetti titoli, escludendo dalle graduatorie i candidati.
Il Consiglio di Stato ha finalmente annullato i dinieghi opposti dal Ministero, ai sensi della richiamata direttiva, stabilendo che l’abilitazione e la specializzazione all’estero, si conferma uno strumento valido e di successo, che permette di ottenere titoli qualitativamente identici a quelli conseguiti in Italia, ma con maggiori certezze. I percorsi di studio all’estero sono dunque sempre più riconosciuti e qualificanti.

Sempre più appagato l’Avv. VINCENZO PISCITELLI del foro di Benevento che nelle sue continue e perseveranti battaglie accanto ai precari, in particolare a quelli nella scuola, è riuscito, anche in questo caso ad ottenere i provvedimenti favorevoli con il superamento dei blocchi imposti e/o avanzati dal MIUR.

“Come sempre, ha commentato l’Avv. Piscitelli, la mia attività professionale è sempre rivolta alla tutela dei diritti di chi subisce ingiustizie; non bisogna valutare dove si è abilitato un soggetto o il livello di integrazione tra paesi ma piuttosto la durata del corso, la qualità e le competenze maturate. Per questo motivo non vi sono motivazioni valide per poter considerare meno importanti i titoli conseguiti all’estero;

Pertanto coloro che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all’estero, entro il 20.07.2022 hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie”.

Per info e consulenza in merito:
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Adeguarsi al diritto comunitario, aggiornare e semplificare le attuali norme in vigore, ed evitare procedure d’infrazione da parte della Commissione europea: è arrivato l’ultimo ok per l’approvazione al disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Dopo il via libera del Senato del 9 marzo 2022, anche l’VIII Commissione della Camera dei Deputati ha provveduto all’accettazione di alcuni emendamenti.

Le motivazioni

Ma per quale ragione la legislazione italiana è intervenuta in merito ai contratti pubblici? Sono tre gli obiettivi principali della nuova Legge che il governo dovrà adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore:
– Adeguare la disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,
– di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
– evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Gli argomenti toccati

Numerose le macroaree toccate dal nuovo disegno di legge, tra cui la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Al contempo si è lavorato anche sull’attenta revisione delle competenze ANAC in materia di contratti pubblici, con l’obiettivo di delineare e rafforzare le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

Emendamenti approvati

Questo l’insieme dei principi estratti dagli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati:

– l’inserimento tra i principi e criteri direttivi della nuova lettera a-bis), ove è stato precisato che la legge delega dovrà contenere la “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”;
– la modificazione del testo della lettera c) tramite l’inserimento dell’obbligatorietà di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti, pertanto, nella finalità di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, si dovranno prevedere criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;
– la modifica della lettera g) attraverso l’inserimento della facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici, il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
– l’inserimento, tra i principi e i criteri direttivi, della nuova lettera h-bis), nella quale si è previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in ipotesi eccezionali e previa adeguata motivazione;
– a modifica della lettera o) con la ridefinizione dei livelli di progettazione al fine della loro riduzione;
– la modifica della lettera cc) dove già si prescriveva l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, è stato aggiunto, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti, l’obbligo di indicare, nei documenti di gara o negli inviti, delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta;
– al comma 2, lettera h), dove già si disponeva la promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti, previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei, è stata aggiunta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.

Una riforma tributaria dai contorni innovativi è pronta a introdurre alcune determinanti novità all’interno del panorama giuridico italiano

 

Principi della legge delega che nella giornata di oggi sono transitati in consiglio dei ministri per l’approvazione e sui quali sarà qui fornito un primo sguardo d’insieme.

Le principali novità in via di introduzione

Un corposo pacchetto di nuove disposizioni che riconfigura l’assetto del processo tributario e alcune delle sue figure chiave. A partire da gennaio 2023, infatti, il giudice tributario sarà a tutti gli effetti equiparato al giudice ordinario e designato nella magistratura tributaria tramite concorso. Un giudice tributario monocratico, inoltre, sarà coinvolto per le cause fino a 3 mila euro. Tra le altre novità introdotte dalla legge delega anche i principi di diritto tributario emanati dalla Corte di Cassazione, la prova testimoniale e l’estinzione per le cause giacenti oltre i tre anni in cassazione non riassunte nei termini indicati.

Giudice tributario professionale

“La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento”.
Sarà un concorso pubblico annuale a decretare chi potrà intraprendere il ruolo di magistrato tributario professionale. Ma non solo: anche giudici provenienti da altre giurisdizioni potranno procedere al passaggio nel mondo tributario. Per il momento saranno solo 100 i magistrati che in seguito a procedura d’appello potranno effettuare il transito.
Per quanto riguarda le considerazioni economiche sulla nuova figura, la legge precisa che un giudice tributario potrà accedere alla stessa classe salariale di un giudice ordinario.

La riforma del processo

In caso di argomento nuovo, o questione dalle particolari difficoltà interpretative, il Procuratore generale presso la Cassazione potrà decidere di proporre ricorso per chiedere che la stessa Corte si avvalga di un principio di diritto nella materia tributaria.
Ci si potrà rivolgere alla Corte di Cassazione, con un rinvio giudiziale degli atti da parte di commissioni provinciali o regionali, anche nel caso di questione di diritto tributario che sia nuova o mai trattata dalla Corte.
Il giudice monocratico tributario.
Altro elemento da tenere in considerazione è il coinvolgimento di un giudice tributario monocratico per le cause fino a 3mila euro. Saranno le Commissioni tributarie provinciali a decidere in composizione monocratica le controversie fino al tetto massimale stabilito. Per questa ragione le situazioni in cui queste controversie non siano dal valore quantificabile non potranno essere prese in considerazione.

Cosa accade quando l’assicuratore della responsabilità civile non adempie con diligenza e nelle giuste tempistiche ai propri obblighi nei confronti dell’assicurato? La legge italiana contempla risarcimenti eccedenti il massimale, in particolare per quanto riguarda i casi di “mora” e “mala gestio”

La mora

“L’assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell’adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora… Gli importi dovuti dall’assicuratore all’assicurato a titolo di mora sfuggono al limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne un indennizzo dovuto dall’assicuratore per fatto altrui, ovvero quale conseguenza dell’illecito commesso e del danno causato dall’assicurato.”

Anche l’assicuratore dovrà procedere al risarcimento di mora quando giudicato colpevole di ritardo nel pagamento. Essendo l’inadempimento dell’obbligo indennitario proprio di questa figura, non vi saranno relazioni in questo caso con l’illecito commesso dall’assicurato

La “mora debendi” dell’assicuratore della responsabilità civile sorge al momento stesso in cui l’assicurato causi un danno a terzi e l’assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo, quando:
“(b’) sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l’assicuratore è tenuto, ex art.1176, comma 2, c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e liquidare il danno;
(b”) vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato.”

Mala gestio dell’assicuratore

Il secondo caso preso in considerazione da questa analisi, riguarda la “mala gestio”. Il pagamento di somme eccedenti il massimale da parte dell’assicuratore della responsabilità civile può avvenire anche in casi di negligenza e irresponsabilità nei confronti dell’assicurato e della sua copertura.
La stessa giurisprudenza italiana sottolinea l’obbligo dell’assicuratore “..in virtù della comunanza d’interessi tra lui e l’assicurato, a salvaguardare gli interessi di quest’ultimo, e comportarsi in modo da evitare che, per effetto di proprie scelte negligenti nella trattazione del sinistro, quegli resti abbandonato al suo destino dinanzi alle pretese del terzo danneggiato.”

Come provare “mora” e “mala gestio”

Una volta compreso il danno subito, l’assicurato dovrà agire in modo tale da ottenere il proprio risarcimento da parte dell’assicuratore. I due casi analizzati, però, prevedono un modus operandi di diversa applicazione. In caso di “mora”, infatti, sarà necessario provare unicamente il ritardo da parte dell’assicuratore, mentre la “mala gestio” necessiterà, per sua stessa definizione, di un dossier più accurato e preciso sulle responsabilità e sulla condotta che hanno recato danno all’assicurato

Affittare casa in giovane età? Si può! Soprattutto grazie alle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2022

Buone notizie, infatti, arrivano per tutti gli under 31 interessati alla locazione di un immobile: il bonus affitto amplia il proprio bacino e si ripresenta con agevolazioni inedite.
Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla circolare n. 9/E del 1° aprile 2022, grazie alla quale l’Agenzia delle Entrate ha presentato i nuovi requisiti di accesso al bonus.

Di cosa si tratta

Il bonus affitto giovani inserito nella Legge di Bilancio 2022 consiste in una riduzione del 20% sul canone per tutti i giovani dai 20 ai 31 anni (non compiuti) che rispetteranno i nuovi requisiti introdotti proprio dall’ultimo aggiornamento legislativo. L’importo massimo che potrà essere garantito non supererà, in ogni caso, i 2000 euro.
Come presentare la domanda
Per poter accedere al bonus affitto giovani sarà naturalmente fondamentale il contratto di locazione: la stipula, che dovrà avvenire secondo la legge del 9 dicembre 1998, n.431, sarà necessariamente accompagnata da un cambio di residenza nel nuovo immobile. Non ci sarà erogazione di bonus, infatti, nei casi in cui la residenza risulti ufficialmente ancora quella dei genitori, o di chi ne fa le veci.
All’interno del contratto di locazione, in caso di intestazione multipla, il bonus spetterà solo e unicamente a chi risponda ai requisiti di età. Niente da fare, invece, per gli altri inquilini. Non va dimenticato, inoltre, il limite di reddito complessivo stabilito a 15.493,71 euro: superata questa soglia, il bonus affitto decadrà.

Le modifiche 2022

Requisiti, limitazioni e agevolazioni: la Legge di Bilancio ha introdotto nuove specifiche di riferimento per il bonus affitto giovani. Queste tutte le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate:

– Il requisito anagrafico viene esteso dai 30 ai 31 anni non compiuti;
– La detrazione viene estesa anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
– Il periodo di spettanza del beneficio passa dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione);
– L’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario;
– Detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.

Le ultime novità in materia di Bitcoin arrivano direttamente da una sentenza di Cassazione: un intervento volto a porre nuova luce sulla natura delle criptovalute

Un universo in continua evoluzione ma dai contorni tutt’altro che ben definiti: quello delle criptovalute è un mondo apparentemente astratto ma dalle potenzialità economiche sconosciute ai più. Le ultime novità in materia di Bitcoin arrivano direttamente da una sentenza di Cassazione: un intervento volto a porre nuova luce sulla natura delle criptovalute e soprattutto identificare le casistiche all’interno delle quali una valuta virtuale venga considerata prodotto finanziario see acquistato con finalità d’investimento.
La sentenza del 30 novembre 2021, infatti, disciplina i Bitcoin attraverso le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.). Precisazioni fondamentali per garantire la tutela dell’investimento e una regolamentazione unitaria e non aleatoria.
Una definizione di criptovaluta

L’esplosione delle valute virtuali ha obbligato gli organi di gestione e tutela a fornire una definizione univoca di questi strumenti. Nella direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018 (in modifica della c.d. IV direttiva antiriciclaggio), la criptovaluta viene definitiva come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.
Le finalità di investimento, invece, appaiono per la prima volta nella definizione del legislatore italiano (art.1 del d.lgs. 2331/2007 dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n.125):

La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente

La sentenza di Cassazione

Una volta chiariti i punti di partenza legislativi di questi strumenti virtuali, e acclarati anche i ruoli operativi degli “exchanger”, la Corte di Cassazione ha posto dei confini giuridici alla questione, indicando anche le possibili conseguenze penali per comportamenti non idonei.
Queste le conclusioni raggiunte:

Ciò premesso, questa Corte ha precisato (Sez. 2, Sentenza n. 26807 del 17/09/2020, De Rosa, Rv. 279590 – 01) che ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF (“La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett.c) TUF (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento); pertanto, allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento”.

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