Open/Close Menu Consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale

E’ risaputo che l’esercizio della professione medica, impone prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento delle attività sanitarie, soprattutto con riguardo alla diagnosi e all’individuazione della terapia, anche chirurgica, da effettuare sul paziente. Alla base del corretto agire clinico vi è innanzitutto il sapere, mentre, la scelta degli interventi terapeutici è rimessa alla discrezionalità del sanitario, a cui è richiesta l’osservanza delle regole di condotta proprie della professione finalizzate alla prevenzione del rischio collegato alla scelta terapeutica.

In presenza di un comportamento medico negligente ed imprudente che mette a rischio la salute e la vita di un paziente l’Azienda Ospedaliera è considerata responsabile per la condotta dei sanitari e tenuta al risarcimento del danno.

Ciò è quanto stabilito dalla recentissima sentenza del Tribunale di Benevento – Dott.ssa Andricciola n. 1407/2021, sull’azione proposta dallo Studio Legale Piscitelli & Partners, in tema di colpa professionale medica: la pronuncia, uniformandosi agli ultimi orientamenti della Corte di Legittimità, ha disposto la condanna dell’Azienda Ospedaliera ad un significativo risarcimento dei danni per l’errore diagnostico attribuito alla negligenza e imperizia dei sanitari, colpevoli di aver omesso di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

Il punto centrale posto alla base della decisione del Tribunale Beneventano va rinvenuto nella contestazione dell’intervento chirurgico eseguito su un paziente, conseguente ad un’errata diagnosi. Infatti, se il comportamento dei medici e dei sanitari fosse stato improntato ai canoni di diligenza e perizia e fosse stata resa una tempestiva e corretta diagnosi, il paziente avrebbe evitato interventi maggiormente demolitivi.

L’errore diagnostico, dunque, “si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (Cass. Pen. Sez. 4, n. 23252 del 21/02/2019; Cass. Pen. Sez. 4, n. 21243 del 18/12/2014).

L’attività del medico deve essere improntata alla massima prudenza.

La colpa medica professionale per errore diagnostico si configura, infatti, non solo quando costui non riesce a inquadrare il caso clinico in una patologia specifica in presenza di uno o più sintomi, ma anche quando omette di eseguire o disporre controlli ulteriori e doverosi per procedere a una corretta formulazione della diagnosi.

Se come nel caso di specie, un adeguato approfondimento diagnostico, previo espletamento di tutti gli esami preventivi del caso, poteva ragionevolmente far emergere un quadro clinico diverso, così da evitare interventi superflui e rischiosi, la condotta del medico non può, quindi, essere immune da censure.

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