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Affittare casa in giovane età? Si può! Soprattutto grazie alle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2022

Buone notizie, infatti, arrivano per tutti gli under 31 interessati alla locazione di un immobile: il bonus affitto amplia il proprio bacino e si ripresenta con agevolazioni inedite.
Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla circolare n. 9/E del 1° aprile 2022, grazie alla quale l’Agenzia delle Entrate ha presentato i nuovi requisiti di accesso al bonus.

Di cosa si tratta

Il bonus affitto giovani inserito nella Legge di Bilancio 2022 consiste in una riduzione del 20% sul canone per tutti i giovani dai 20 ai 31 anni (non compiuti) che rispetteranno i nuovi requisiti introdotti proprio dall’ultimo aggiornamento legislativo. L’importo massimo che potrà essere garantito non supererà, in ogni caso, i 2000 euro.
Come presentare la domanda
Per poter accedere al bonus affitto giovani sarà naturalmente fondamentale il contratto di locazione: la stipula, che dovrà avvenire secondo la legge del 9 dicembre 1998, n.431, sarà necessariamente accompagnata da un cambio di residenza nel nuovo immobile. Non ci sarà erogazione di bonus, infatti, nei casi in cui la residenza risulti ufficialmente ancora quella dei genitori, o di chi ne fa le veci.
All’interno del contratto di locazione, in caso di intestazione multipla, il bonus spetterà solo e unicamente a chi risponda ai requisiti di età. Niente da fare, invece, per gli altri inquilini. Non va dimenticato, inoltre, il limite di reddito complessivo stabilito a 15.493,71 euro: superata questa soglia, il bonus affitto decadrà.

Le modifiche 2022

Requisiti, limitazioni e agevolazioni: la Legge di Bilancio ha introdotto nuove specifiche di riferimento per il bonus affitto giovani. Queste tutte le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate:

– Il requisito anagrafico viene esteso dai 30 ai 31 anni non compiuti;
– La detrazione viene estesa anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
– Il periodo di spettanza del beneficio passa dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione);
– L’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario;
– Detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.

CategoryDiritto civile