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diritto d'autore

Lo Studio Legale Piscitelli & Partners in questi anni si è impegnato a tutelare il diritto d’autore relativo alle opere dei propri clienti.
Con questo articolo cercheremo di fornire nozioni basilari su tale tema

L’Italia, come gran parte dei Paesi europei, possiede un’attenta giurisprudenza in tema di diritto d’autore, regolamentata sia dal codice civile che da una legge ad hoc.

Per tutelare quella che viene definita “opera d’ingegno”, macrocategoria che include qualsivoglia opera originale (artistica e non), dalla creazione al successivo sfruttamento commerciale, il legislatore si affida a duplici normative.

Il primo è l’articolo 2575 del codice civile, il cui compito è di identificare le categorie in questione; il secondo, invece, è la legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni.

Quest’ultima regolamenta e disciplina l’utilizzo, lo sfruttamento e l’eventuale cessione a terzi del ricavato economico derivato dall’opera.

Il diritto d’autore di un’opera è automaticamente tutelato secondo il principio internazionale definito “assenza di formalità”, ovvero l’assegnazione immediata della paternità dell’opera al suo creatore. Diritto che va distinto in due categorie: diritti morali e diritti patrimoniali.

I diritti morali riguardano la paternità e la gestione dell’opera da parte del suo creatore: solo lui, infatti, ha il diritto di decidere della condivisione, diffusione, ritiro o eventuale modificazione della propria opera. Si parla in questo caso di diritti inalienabili, poichè l’autore non potrà in nessun caso cederli, sotto nessuna forma.

I diritti patrimoniali, invece, riguardano lo sfruttamento economico della creazione, sia in modo diretto che indiretto, ovvero affidando a terzi la gestione commerciale in cambio di percentuali di guadagno definite royalties.
Questa cessione dei diritti patrimoniali può essere configurata attraverso diverse modalità: l’autore, infatti, potrà decidere di affidare solo una parte dello sfruttamento economico dell’opera, oppure per un lasso di tempo definito.
In alcune particolari circostanze, tuttavia, l’autore non potrà disporre del diritto sull’opera creata in modo completo; è il caso, per esempio, dell’articolo 12bis della legge sul diritto d’autore. La norma in questione stabilisce, infatti, che nel caso di opera d’ingegno creata da un dipendente durante lo svolgimento dei propri compiti, i diritti di sfruttamento economico spetteranno al datore di lavoro, in assenza di previ accordi tra le parti.

Per tutelare la tua opera e per consulenza in detto ambito, puoi contattarci al numero 0824 51073
– avv.e.piscitelli@gmail.con
– info@avvocatipiscitelli.it

CategoryDiritto civile