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start up

Lo studio legale Piscitelli&Partners vi accompagnerà alla scoperta di un nuovo modo di fare impresa, con la possibilità di assistervi nelle delicate procedure legali e fiscali che l’avvio di una startup comporta

Nuove imprese per tempi moderni: anche in Italia l’emergenza pandemica ed economica ha causato una nuova spinta verso l’aggiornamento del tessuto tecnologico ed imprenditoriale. All’interno del vocabolario, infatti, si fa sempre più largo il termine “Startup”, sebbene siano ancora in tanti a non conoscerne fino in fondo le caratteristiche.

È con l’introduzione del decreto-legge 179/2012 che la legislatura italiana si dota di uno strumento finalizzato a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese dall’altro valore tecnologico. Uno “Startup Act” che intende operare esclusivamente rivolgendosi a imprese con una componente significativa di innovazione. Per questa ragione non vengono prese in considerazione esclusioni dettate da limitazioni settoriali.

I requisiti di una Start Up

Una start-up innovativa è un nuovo tipo di società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., società in accomandita semplice o per azioni) che propone un modello di business inedito.

È l’art. 25 del d.l. 179/2012, al comma 2, a stabilire le misure agevolative e i requisiti necessari per esser inquadrati come startup. Le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, devono possedere i seguenti requisiti:

  • sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b);
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
  • presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d);
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
  • infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori, alternativi tra di loro (lett. h):

– A) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;

– B) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

– C)  l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. Una startup innovativa in possesso dei requisiti sopra citati può, su richiesta, ottenere la qualifica di startup innovativa a vocazione sociale (art. 25, comma 4) se, in aggiunta, opera nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (d.lgs 112/2017, art. 2, comma 1, sopravvenuto al d.lgs 155/2006, art. 2, comma 1 citato dalla disposizione originaria).

La procedura ordinaria di iscrizione (allo stato attuale l’unica valida, in seguito alla sospensione della procedura semplificata) avviene attraverso atto pubblico predisposto dal notaio, incaricato di comunicare l’avvenuta costituzione alla camera di commercio territorialmente competente e a richiedere la registrazione presso il registro speciale delle start-up innovative.

Agevolazioni per le imprese startup

Sono innumerevoli le agevolazioni su cui una startup innovativa può fare affidamento, dalle semplificazioni ed esenzioni regolamentari, alle facilitazioni nell’accesso al credito e al capitale di rischio, passando per incentivi fiscali e nuovi programmi di finanziamento.

Queste le agevolazioni previste dagli articoli del decreto legge:

  • Modalità di costituzione digitale e gratuita(d.l. 3/2015, art. 4, comma 10).
  • Esonero da diritti camerali e imposte di bollo(d.l. 179/2012, art. 26, comma 8).
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria(d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7).
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite(d.l. 179/2012, art. 26, comma 1)
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica(d.l. 179/2012, art. 26, comma 4)
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA(d.l. 3/2015, art. 4, comma 11-novies).
  • Disciplina del lavoro tagliata su misura(d.lgs 81/2015, artt. 21, comma 3, e 23, comma 2)
  • Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile(d. l. 179/2012, art. 28).
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazioneal capitale (d.l. 179/2012, art. 27)
  • Incentivi fiscali per gli investitori in equity(d.l. 179/2012, art. 29).
  • Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding(d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-5)
  • Facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI(d.l. 179/2012, art. 30, comma 6).
  • “Fail fast” (l. 179/2012, art. 30, commi 1-3).
  • Trasformazione in PMI innovativa(d.l. 3/2015, art. 4, comma 1)
CategoryDiritto civile
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